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D.M. 01/02/20062. Il finanziamento agevolato ha una durata, decorrente dalla data di stipula del relativo contratto, non superiore a 15 anni e non inferiore a 6 anni, ivi compreso un periodo di preammortamento fino a 4 anni commisurato alla durata del programma di investimenti. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Il tasso agevolato da applicare al finanziamento è pari allo 0,50% annuo. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato. Le condizioni di cui al presente comma possono essere modificate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 357 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. Il finanziamento agevolato è concesso a valere sulle disponibilità del fondo rotativo per il sostegno alle imprese, istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal CIPE ai sensi del medesimo art. 1, comma 355, nonchè dell'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80. 4. Il finanziamento agevolato può essere concesso dal Ministero delle attività produttive, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla concessione del contributo in conto capitale, qualora non vengano assegnate agli interventi previsti dal presente decreto le risorse del fondo rotativo di cui al comma 3 nonchè in relazione a particolari programmi di investimento, con priorità per quelli di ridotte dimensioni. Le condizioni e le modalità per la concessione del predetto finanziamento sono determinate con apposito decreto interministeriale adottato con le modalità di cui all'art. 8, comma 2, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 5. Nel caso di programmi che prevedono, in tutto o in parte, investimenti da realizzare mediante locazione finanziaria, l'intervento della società di leasing è equiparato, per la corrispondente quota di investimenti, al finanziamento bancario ordinario; in tal caso, ferma restando la durata massima stabilita al comma 2, il finanziamento agevolato, per la parte correlata agli investimenti in locazione finanziaria, ha durata pari a quella del contratto di leasing. Art. 3 - Programmi di investimento ammissibili 1. Le agevolazioni sono concesse in relazione ad un programma di investimenti organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unità produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici previsti ed avviato non prima della presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1. A tale riguardo, per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. 2. I programmi di cui al comma 1 devono essere volti alla realizzazione di nuovi impianti produttivi ovvero all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riconversione, alla riattivazione e al trasferimento di impianti produttivi esistenti. A tal fine, in relazione a ciascuno dei settori di attività di cui all'art. 1, comma 4, si considera a) per il settore «industria»: a1) «ampliamento», il programma volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale); a2) «ammodernamento», il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi, ovvero ad introdurre la riorganizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico dell'impresa; a3) «riconversione», il programma diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti; a4) «riattivazione», il programma che ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un'attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente; a5) «trasferimento», il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale o locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale b) per il settore «turismo»: b1) «ampliamento», il programma volto ad accrescere la capacità produttiva attraverso un potenziamento delle strutture esistenti; b2) «ammodernamento», il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale; b3) «riconversione», il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile diversa da quella svolta precedentemente; b4) «riattivazione», il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un'attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente; b5) «trasferimento», il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento dell'ubicazione dell'unità produttiva determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale c) per il settore «commercio»: c1) «ampliamento», il programma volto ad accrescere la capacità produttiva attraverso un potenziamento delle strutture esistenti e che, per i programmi di investimento di cui all'art. 1, comma 4, lettere c1), c2) e c3), si realizza attraverso un incremento significativo della superficie dell'unità produttiva non inferiore al 20% di quella preesistente; c2) «ammodernamento», il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento anche tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per migliorare e/o qualificare l'attività gestionale e di servizio, ovvero alla modifica della formula distributiva e/o delle merceologie trattate dall'unità produttiva esistente; tale tipologia di programma è ammissibile solo per gli esercizi di cui all'articolo 1, comma 4, lettere c1) e c6); c3) «trasferimento», il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento dell'ubicazione dell'unità produttiva determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale. 3. Per i servizi complementari di cui all'art. 1, comma 4, lettera c5) i programmi ammissibili sono quelli previsti al comma 2, lettera a) del presente articolo per il settore «industria». 4. Alle agevolazioni sono ammessi i programmi di investimento comportanti spese complessivamente ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, per i settori «industria» e «turismo», e non superiori a 20 milioni di euro per il settore «commercio». I programmi di investimento non possono essere inferiori a 1 milione di euro, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di modificare detto minimo, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 8, comma 11, lettera c), entro i seguenti limiti a) da 400.000 euro a 1.500.000 euro per le attività del «settore industria», ad eccezione di quelle dei servizi b) da 300.000 euro a 2.500.000 euro per le attività del «settore turismo» c) da 150.000 euro a 1.000.000 euro per le attività del «settore commer cio» e dei servizi. Art. 4 - Spese ammissibili 1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge. Tali spese sono agevolabili, per le grandi imprese, limitatamente alle progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche c) opere murarie e assimilate d) infrastrutture specifiche aziendali e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compre si quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione, purchè dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed al servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. Tali spese non sono agevolabili per le grandi imprese g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma; la relativa spesa di acquisto deve risultare compatibile con il conto economico relativo al programma medesimo. Tali spese non possono superare, per le grandi imprese, il 25% dell'investimento complessivo ammissibile. 2. Tra le spese ammissibili sono incluse, purchè capitalizzate, quelle finalizzate all'introduzione dei sistemi di qualità e all'adesione a sistemi di certificazione ambientale secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute, quelle relative alla quota iniziale dei contratti di franchising, quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità produttiva interessata dal programma, di asili nido, nonchè le spese per l'istruttoria del finanziamento bancario da parte della banca finanziatrice e la valutazione delle relative garanzie e per la stipula del contratto di finanziamento di cui all'art. 9, comma 2. Sono inoltre ammissibili relativamente al settore «turismo », in quanto volte al miglioramento del servizio offerto, le spese relative ai servizi annessi alle strutture ricettive, purchè ubicati nello stesso comune della struttura interessata dal programma o, qualora alla stessa struttura adiacenti, anche in altro comune, purchè funzionalmente collegati alla stessa. 3. Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati, le spese notarili, quelle relative a imposte e tasse, scorte, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione e le spese relative all'acquisto di immobili a fronte dei quali siano state concesse, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, altre agevolazioni, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purchè l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro. Nel caso in cui il programma preveda il trasferimento degli impianti il costo ammissibile del programma è diminuito del valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati nell'attività produttiva, risultante da perizia giurata di un tecnico abilitato. |
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